27/04/2024
Badante e malattia: come funziona?

Badante e malattia: come funziona?

In questo articolo esploriamo un tema di notevole importanza sia per le famiglie, sia per gli assistenti domiciliari che ricoprono il ruolo di badante Como: la malattia.

L’assistenza domiciliare è un servizio essenziale per molte famiglie che hanno bisogno di cure e supporto per i loro cari anziani o disabili. Tuttavia, sia i badanti che i loro datori di lavoro devono affrontare situazioni in cui la malattia colpisce il badante stesso.

La malattia della badante convivente

La badante convivente di livello Cs, secondo quanto stabilito dal contratto nazionale, gode degli stessi diritti riconosciuti a tutti i lavoratori in caso di malattia e/o infortunio sul lavoro.

Dal contratto nazionale delle badanti emergono chiaramente le disposizioni riguardanti il trattamento nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Tali disposizioni prevedono che il lavoratore, sia esso convivente o non convivente, abbia diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro per i seguenti periodi:

  • Per un’anzianità di servizio fino a sei mesi, dopo il superamento del periodo di prova, si ha diritto a un congedo di 10 giorni di calendario.
  • Per un’anzianità di servizio tra sei mesi e due anni, il congedo previsto è di 45 giorni di calendario.
  • Per un’anzianità di servizio superiore a due anni, il congedo può arrivare a 180 giorni di calendario.

Come si calcola il periodo di conservazione del posto di lavoro?

I periodi di conservazione del posto di lavoro si calcolano in base all’anno solare. Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, il lavoratore ha diritto alle prestazioni previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e dalle successive modifiche e integrazioni. Queste prestazioni sono erogate dall’INAIL, e il datore di lavoro è tenuto a denunciare qualsiasi infortunio o malattia professionale entro i seguenti termini:

  • Entro 24 ore, tramite telegrafo, nel caso di infortuni mortali o presunti tali.
  • Entro due giorni dalla ricezione del certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi con prognosi di non guarigione entro tre giorni.
  • Entro due giorni dalla ricezione del certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente previsti come guaribili entro tre giorni, ma che non si siano risolti entro tale termine.

Infortuni e malattie professionali

In caso di infortunio o malattia professionale durante il periodo di prova o di preavviso, la decorrenza di questi eventi viene sospesa.

Per quanto riguarda le malattie comuni, il lavoratore deve tempestivamente informare il datore di lavoro, a meno che non sussistano cause di forza maggiore o impedimenti oggettivi. Questa comunicazione deve avvenire entro l’orario previsto dal contratto per l’inizio del lavoro. Successivamente, il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il certificato medico relativo, il quale deve essere rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato deve indicare la prognosi di inabilità al lavoro e deve essere consegnato o inviato al datore di lavoro tramite raccomandata entro due giorni dalla sua emissione.

Per i lavoratori conviventi, non è necessario inviare il certificato medico.

In caso di malattia, convivente o non convivente, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per i seguenti periodi:

  • Fino a 6 mesi di anzianità, superato il periodo di prova, si concede un congedo di 10 giorni di calendario.
  • Per un’anzianità tra 6 mesi e 2 anni, si riconoscono 45 giorni di congedo di calendario.
  • Per un’anzianità superiore a 2 anni, si prevede un congedo di 180 giorni di calendario.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’arco di un anno solare, corrispondente a un periodo di 365 giorni a partire dall’evento. Tuttavia, questi periodi possono essere estesi del 50% in caso di malattia oncologica, previa documentazione da parte dell’ASL competente. La malattia durante il periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.